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Info per richiesta servizi - Urbino

È possibile effettuare la richiesta di pubblicità compilando il modulo di richiesta direttamente online.

Ciò permette di ottimizzare i tempi e le modalità della pubblicazione. In particolare si ottiene:

  • la trasmissione immediata del dato;
  • la riduzione del margine di errore (i dati sono imputati alla fonte e non necessitano di interpretazione);
  • la possibilità di conservare in un apposito archivio digitale le richieste effettuate. In caso di un'eventuale successiva richiesta di pubblicità è sufficiente riprendere la richiesta già effettuata, modificarla e inviarla.

Il modulo on line è accessibile attraverso l'Area Riservata ai professionisti/soggetti richiedenti.

L'accesso a questa sezione è vincolato all'inserimento di username e password che vengono scelti dal professionista (per effettuare la scelta è necessario utilizzare il codice di attivazione).


Chi non è in possesso del codice di attivazione, può richiederlo compilando il "modulo per richiesta codice di attivazione" e inviarlo a mezzo fax al numero 039 - 330.98.96 . Sarete contattati direttamente da Astalegale.net



All'interno dell' Area Riservata, il Professionista potrà inserire tutti i dati relativi alla richiesta di pubblicità in modo completamente autonomo e allegare direttamente ordinanza e/o avviso di vendita, perizia, eventuali planimetrie e foto.

In ogni momento potrà visualizzare lo stato delle Sue richieste e stampare le ricevute attestanti l'avvenuto invio delle stesse.


In alternativa, per effettuare la richiesta di pubblicità, è possibile utilizzare il seguente modulo,

che deve essere compilato in tutte le parti e va trasmesso via mail all'indirizzo: procedure.urbino@astalegale.net oppure via fax al numero 039 - 330.98.96, insieme ad una copia dell'ordinanza o avviso di vendita, una copia della perizia ed eventuali allegati (foto, planimetrie, ecc.).

Calendario pubblicazioni Anno 2024 - Tribunale di Urbino
Data asteTermini invioNewspaper
dal 27/1/2024 al 9/2/2024mercoledì 1 novembre 2023venerdì 8 dicembre 2023
dal 10/2/2024 al 1/3/2024mercoledì 15 novembre 2023venerdì 22 dicembre 2023
dal 2/3/2024 al 15/3/2024mercoledì 6 dicembre 2023venerdì 12 gennaio 2024
dal 16/3/2024 al 29/3/2024mercoledì 20 dicembre 2023venerdì 26 gennaio 2024
dal 30/3/2024 al 12/4/2024mercoledì 3 gennaio 2024venerdì 9 febbraio 2024
dal 13/4/2024 al 26/4/2024mercoledì 17 gennaio 2024venerdì 23 febbraio 2024
dal 25/04/2024 al 22/05/2024mercoledì 7 febbraio 2024venerdì 8 marzo 2024
dal 23/05/2024 al 19/06/2024mercoledì 6 marzo 2024venerdì 5 aprile 2024
dal 20/06/2024 al 24/07/2024mercoledì 3 aprile 2024venerdì 3 maggio 2024
dal 25/07/2024 al 21/09/2024mercoledì 8 maggio 2024venerdì 7 giugno 2024
dal 22/09/2024 al 16/10/2024mercoledì 5 giugno 2024venerdì 5 luglio 2024
dal 17/10/2024 al 30/10/2024mercoledì 3 luglio 2024venerdì 2 agosto 2024
dal 31/10/2024 al 20/11/2024mercoledì 14 agosto 2024venerdì 13 settembre 2024
dal 21/11/2024 al 25/12/2024mercoledì 4 settembre 2024venerdì 4 ottobre 2024
dal 26/12/2024 al 22/01/2025mercoledì 9 ottobre 2024venerdì 8 novembre 2024
dal 23/01/2025 al ...mercoledì 6 novembre 2024venerdì 6 dicembre 2024

AVVISO PER I PROFESSIONISTI

Informiamo che il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2008, ha stabilito che "Gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita di immobili messi all'asta non devono indicare negli atti pubblicati, anche on line, il nominativo del debitore e ogni altro dato personale che possa identificarlo direttamente.

Tutela analoga va garantita anche ad eventuali terzi che compaiono negli atti, senza che ciò sia previsto dalla legge.

La cancelleria potrà comunque soddisfare gli interessi di coloro che intendono acquisire i beni fornendo loro le generalità del debitore ed eventuali maggiori informazioni." 1

A mero titolo esemplificativo ricordiamo che i dati relativi all'esecutato non devono comparire in ordinanza, avviso di vendita o perizia; il professionista deve altresì avere cura di cancellare i dati e/o riferimenti a terzi presenti nelle perizie o nelle planimetrie e oscurare le immagini di terzi presenti nelle fotografie.

Per ogni ulteriore informazione si consiglia di consultare il testo integrale del provvedimento, disponibile anche su internet alla pagina http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1490838



1 Comunicato stampa del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 febbraio 2008

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