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Info per richiesta servizi - Pavia

È possibile effettuare la richiesta di pubblicità compilando il modulo di richiesta direttamente online.

Ciò permette di ottimizzare i tempi e le modalità della pubblicazione. In particolare si ottiene:

  • la trasmissione immediata del dato;
  • la riduzione del margine di errore (i dati sono imputati alla fonte e non necessitano di interpretazione);
  • la possibilità di conservare in un apposito archivio digitale le richieste effettuate. In caso di un'eventuale successiva richiesta di pubblicità è sufficiente riprendere la richiesta già effettuata, modificarla e inviarla.

Il modulo on line è accessibile attraverso l'Area Riservata ai professionisti/soggetti richiedenti.

L'accesso a questa sezione è vincolato all'inserimento di username e password che vengono scelti dal professionista (per effettuare la scelta è necessario utilizzare il codice di attivazione).


Chi non è in possesso del codice di attivazione, può richiederlo compilando il "modulo per richiesta codice di attivazione" e inviarlo a mezzo fax al numero 039 - 330.98.96 . Sarete contattati direttamente da Astalegale.net



All'interno dell' Area Riservata, il Professionista potrà inserire tutti i dati relativi alla richiesta di pubblicità in modo completamente autonomo e allegare direttamente ordinanza e/o avviso di vendita, perizia, eventuali planimetrie e foto.

In ogni momento potrà visualizzare lo stato delle Sue richieste e stampare le ricevute attestanti l'avvenuto invio delle stesse.


In alternativa, per effettuare la richiesta di pubblicità, è possibile utilizzare il seguente modulo,

che deve essere compilato in tutte le parti e va trasmesso via mail all'indirizzo: procedure.pavia@astalegale.net oppure via fax al numero 039 - 330.98.96, insieme ad una copia dell'ordinanza o avviso di vendita, una copia della perizia ed eventuali allegati (foto, planimetrie, ecc.).

Calendario pubblicazioni Anno 2024 - Tribunale di Pavia
Data asteTermini invioPROVINCIA PAVESE
Per tutti gli immobili
INFORMATORE VIGEVANESE
Solo per gli immobili ex circondario del Tribunale di Vigevano
dal 22/12/2023 al 25/1/2024lunedì 18 settembre 2023giovedì 2 novembre 2023giovedì 2 novembre 2023
giovedì 16 novembre 2023giovedì 16 novembre 2023
dal 26/1/2024 al 14/3/2024lunedì 23 ottobre 2023giovedì 7 dicembre 2023giovedì 7 dicembre 2023
giovedì 21 dicembre 2023giovedì 21 dicembre 2023
dal 15/3/2024 al 11/4/2024lunedì 27 novembre 2023giovedì 11 gennaio 2024giovedì 11 gennaio 2024
giovedì 25 gennaio 2024giovedì 25 gennaio 2024
dal 12/4/2024 al 9/5/2024lunedì 18 dicembre2023giovedì 8 febbraio 2024giovedì 8 febbraio 2024
giovedì 22 febbraio 2024giovedì 22 febbraio 2024
dal 10/5/2024 al 6/6/2024lunedì 22 gennaio 2024giovedì 7 marzo 2024giovedì 7 marzo 2024
giovedì 21 marzo 2024giovedì 21 marzo 2024
dal 7/6/2024 al 4/7/2024lunedì 19 febbraio 2024giovedì 4 aprile 2024giovedì 18 aprile 2024
giovedì 18 aprile 2024
dal 5/7/2024 al 8/8/2024lunedì 18 marzo 2024giovedì 2 maggio 2024giovedì 16 maggio 2024
giovedì 16 maggio 2024
dal 9/8/2024 al 5/9/2024lunedì 22 aprile 2024giovedì 6 giugno 2024giovedì 20 giugno 2024
giovedì 20 giugno 2024
dal 6/9/2024 al 7/11/2024lunedì 20 maggio 2024giovedì 4 luglio 2024giovedì 18 luglio 2024
giovedì 18 luglio 2024
dal 8/11/2024 al 5/12/2024lunedì 24 giugno 2024giovedì 5 settembre 2024giovedì 19 settembre 2024
giovedì 19 settembre 2024
dal 6/12/2024 al 9/1/2025lunedì 22 luglio 2024giovedì 3 ottobre 2024giovedì 17 ottobre 2024
giovedì 17 ottobre 2024
dal 10/1/2025 al 6/2/2025lunedì 23 settembre 2024giovedì 7 novembre 2024giovedì 21 novembre 2024
giovedì 21 novembre 2024
dal 7/2/2025 al ...lunedì 21 ottobre 2024giovedì 5 dicembre 2024giovedì 19 dicembre 2024
giovedì 19 dicembre 2024

AVVISO PER I PROFESSIONISTI

Informiamo che il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2008, ha stabilito che "Gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita di immobili messi all'asta non devono indicare negli atti pubblicati, anche on line, il nominativo del debitore e ogni altro dato personale che possa identificarlo direttamente.

Tutela analoga va garantita anche ad eventuali terzi che compaiono negli atti, senza che ciò sia previsto dalla legge.

La cancelleria potrà comunque soddisfare gli interessi di coloro che intendono acquisire i beni fornendo loro le generalità del debitore ed eventuali maggiori informazioni." 1

A mero titolo esemplificativo ricordiamo che i dati relativi all'esecutato non devono comparire in ordinanza, avviso di vendita o perizia; il professionista deve altresì avere cura di cancellare i dati e/o riferimenti a terzi presenti nelle perizie o nelle planimetrie e oscurare le immagini di terzi presenti nelle fotografie.

Per ogni ulteriore informazione si consiglia di consultare il testo integrale del provvedimento, disponibile anche su internet alla pagina http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1490838



1 Comunicato stampa del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 febbraio 2008

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