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Info per richiesta servizi - Castrovillari

È possibile effettuare la richiesta di pubblicità compilando il modulo di richiesta direttamente online.

Ciò permette di ottimizzare i tempi e le modalità della pubblicazione. In particolare si ottiene:

  • la trasmissione immediata del dato;
  • la riduzione del margine di errore (i dati sono imputati alla fonte e non necessitano di interpretazione);
  • la possibilità di conservare in un apposito archivio digitale le richieste effettuate. In caso di un'eventuale successiva richiesta di pubblicità è sufficiente riprendere la richiesta già effettuata, modificarla e inviarla.

Il modulo on line è accessibile attraverso l'Area Riservata ai professionisti/soggetti richiedenti.

L'accesso a questa sezione è vincolato all'inserimento di username e password che vengono scelti dal professionista (per effettuare la scelta è necessario utilizzare il codice di attivazione).


Chi non è in possesso del codice di attivazione, può richiederlo compilando il "modulo per richiesta codice di attivazione" e inviarlo a mezzo fax al numero 039 - 330.98.96 . Sarete contattati direttamente da Astalegale.net



All'interno dell' Area Riservata, il Professionista potrà inserire tutti i dati relativi alla richiesta di pubblicità in modo completamente autonomo e allegare direttamente ordinanza e/o avviso di vendita, perizia, eventuali planimetrie e foto.

In ogni momento potrà visualizzare lo stato delle Sue richieste e stampare le ricevute attestanti l'avvenuto invio delle stesse.


In alternativa, per effettuare la richiesta di pubblicità, è possibile utilizzare il seguente modulo,

che deve essere compilato in tutte le parti e va trasmesso via mail all'indirizzo: procedure.castrovillari@astalegale.net oppure via fax al numero 039 - 330.98.96, insieme ad una copia dell'ordinanza o avviso di vendita, una copia della perizia ed eventuali allegati (foto, planimetrie, ecc.).

Calendario 2025 - Tribunale di Castrovillari
Periodo asteTermine Invio Richiesta ad
Astalegale.net Spa
Gazzetta del SudQuotidiano del SudNewspaper
dal 14/2/2025 al 17/3/2025venerdì 15 novembre 2024giovedì 19 dicembre 2024martedì 17 dicembre 2024martedì 17 dicembre 2024
dal 18/3/2025 al 14/4/2025venerdì 27 dicembre 2024giovedì 30 gennaio 2025martedì 28 gennaio 2025martedì 28 gennaio 2025
dal 15/4/2025 al 12/5/2025venerdì 24 gennaio 2025giovedì 27 febbraio 2025martedì 25 febbraio 2025martedì 25 febbraio 2025
dal 13/5/2025 al 9/6/2025venerdì 21 febbraio 2025giovedì 27 marzo 2025martedì 25 marzo 2025martedì 25 marzo 2025
dal 10/6/2025 al 14/7/2025venerdì 21 marzo 2025giovedì 24 aprile 2025martedì 22 aprile 2025martedì 22 aprile 2025
dal 15/7/2025 al 11/8/2025venerdì 25 aprile 2025giovedì 29 maggio 2025martedì 27 maggio 2025martedì 27 maggio 2025
dal 12/8/2025 al 15/9/2025venerdì 23 maggio 2025giovedì 26 giugno 2025martedì 24 giugno 2025martedì 24 giugno 2025
dal 16/9/2025 al 10/11/2025venerdì 27 giugno 2025giovedì 31 luglio 2025martedì 29 luglio 2025martedì 29 luglio 2025
dal 11/11/2025 al 15/12/2025sabato 30 luglio 2022giovedì 25 settembre 2025martedì 23 settembre 2025martedì 23 settembre 2025
dal 16/12/2025 al 12/1/2026venerdì 26 settembre 2025giovedì 30 ottobre 2025martedì 28 ottobre 2025martedì 28 ottobre 2025
dal 13/1/2026 al 13/2/2026venerdì 24 ottobre 2025giovedì 27 novembre 2025martedì 25 novembre 2025martedì 25 novembre 2025
dal 14/2/2026 al ...venerdì 14 novembre 2025giovedì 18 dicembre 2025martedì 16 dicembre 2025martedì 16 dicembre 2025

AVVISO PER I PROFESSIONISTI

Informiamo che il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2008, ha stabilito che "Gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita di immobili messi all'asta non devono indicare negli atti pubblicati, anche on line, il nominativo del debitore e ogni altro dato personale che possa identificarlo direttamente.

Tutela analoga va garantita anche ad eventuali terzi che compaiono negli atti, senza che ciò sia previsto dalla legge.

La cancelleria potrà comunque soddisfare gli interessi di coloro che intendono acquisire i beni fornendo loro le generalità del debitore ed eventuali maggiori informazioni." 1

A mero titolo esemplificativo ricordiamo che i dati relativi all'esecutato non devono comparire in ordinanza, avviso di vendita o perizia; il professionista deve altresì avere cura di cancellare i dati e/o riferimenti a terzi presenti nelle perizie o nelle planimetrie e oscurare le immagini di terzi presenti nelle fotografie.

Per ogni ulteriore informazione si consiglia di consultare il testo integrale del provvedimento, disponibile anche su internet alla pagina http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1490838



1 Comunicato stampa del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 febbraio 2008

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